Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137/2008, all’esame della Camera in prima lettura.
Il decreto si compone di otto articoli.
- L’articolo 1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l’acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell’infanzia. L’attuazione di tali misure dovrà avvenire entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- L’articolo 2 reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi.
In particolare, la norma stabilisce che qualora la valutazione sia inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi.
- L’articolo 3 reintroduce la valutazione con voto numerico (espressa in decimi) del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall’anno scolastico 2008/2009. In base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Si rinvia ad un regolamento di delegificazione per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e per la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative.
Infine, tale articolo contiene alcune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, necessarie in relazione alle innovazioni introdotte.
- L’articolo 4 specifica che, nell’ambito degli interventi di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione, previsti dal d.l. n. 112/2008 (articolo 64) a partire dall’anno scolastico 2009-2010, si preveda che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie potrà, comunque, essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola.
È inoltre previsto l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva, nonché la relativa copertura finanziaria.
- L’articolo 5 detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo 15 del d.l. n. 112/2008. In particolare, si stabilisce che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio. L’adozione dei libri di testo dovrà essere effettuata con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.
- L’articolo 6 ripristina il valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della l. n. 244/2007 (l. finanziaria per il 2008). In relazione a ciò, la norma estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.
- L’articolo 7, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica. Nel dettaglio, la norma limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.
- L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.
Dunque, in parole povere cosa succede? Viene reintrodotto il maestro unico per le elementari (articolo 4), la reintroduzione del voto decimale alle elementari (affiancato da un giudizio) e alle medie più la bocciatura rimandata solo a casi eccezionali (articolo 3), il ritorno del voto in condotta sia per medie che per superiori (dove era già largamente diffuso), con il cinque in condotta si viene promossi solo in casi eccezionali (articolo 2), viene fissata inoltre una durata minima per le riedizioni dei libri di testo, dunque non è possibile variare il contenuto di un libro prima di 5 anni (contro il caro libri) e conferisce ai dirigenti scolastici (presidi e direttori) il potere di intervenire sulla scelta dei libri, nel caso in cui le decisioni degli insegnanti andassero contro le normative vigenti (articolo 5), viene riabilitato l’insegnamento dell’educazione civica (articolo 1, la materia si chiamerà “Cittadinanza e costituzione”), la riduzione delle graduatorie di assunzione per le elementari da scala nazionale a scala provinciale e la riabilitazione nelle graduatorie di chi frequenta il nono ciclo della Ssis, cioè la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (secondo quanto chiesto dalla Lega – ma il provvedimento non è elencato qui sopra). Importante è anche notare come con l’articolo 7 bis (non citato qui sopra) ogni scuola debba utilizzare il 5% delle risorse ad essa assegnate per la messa in sicurezza dell’edificio. Viene anche ristabilito l’obbligo di istruzione fino ai 14 anni (non citato qui sopra).
Ora, cosa contrastano gli oppositori? Fondamentalmente ciò che viene contestata è la reintroduzione del maestro unico alle elementari. In particolare questo comporterà grossissimi tagli al personale (si parla di oltre 90000 persone senza lavoro) e una necessaria quanto fondamentale collaborazione con le famiglie. D’altra parte l’insegnante unico avrà una estensione delle ore lavorative a copertura del tempo pieno, dovendo sostituire i 3 insegnanti per 2 classi. Si passa quindi da una formula 3×2 ad un 1×1. Nessun contrasto degno di nota mi è parso di rilevarlo per quanto riguarda gli altri punti del decreto.
Cosa prevede invece il decreto 133/08 riguardante le università? Copio ancora testualmente dal decreto stesso.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Cosa significa tutto questo? Partendo dall’articolo 16 vediamo di fugare i dubbi e le perplessità maggiori che si stanno creando. Molti sostengono che trasformando le università in fondazioni queste non riceveranno più finanziamenti statali, quindi è un problema di immane complessità e fonte solo di effetti negativi. Cosa c’è di vero? I finanziamenti statali non saranno effettivamente più disponibili. Cosa c’è di non vero? I finanziamenti statali saranno sostituiti dai finanziamenti della fondazione stessa, quindi se all’università togliete x finanziamenti dallo Stato e ne aggiungete x finanziamenti dalla fondazione, io non sono mai stato granchè in matematica ma mi pare che il risultato sia invariato.
Molti sostengono che in quanto acquistate da privati, l’iscrizione alle università costeranno molto di più. Cosa c’è di vero? Fondamentalmente nulla. Cosa c’è di non vero? Innanzitutto usare il termine “acquistare” è completamente scorretto. Le università non saranno acquistate, ma passeranno in gestione a fondazioni, senza alcun costo (punto 3). Le fondazioni non cercheranno in tutti i modi di guadagnarci, perchè le università rimarranno comunque enti non a scopo di lucro (punto 4), dunque parteciparvi non sarà necessariamente un salasso, ma dipenderà dal costo di gestione della stessa. Come si evolveranno le tasse di iscrizione è una cosa imprevedibile, ma impennate decise verso l’alto sono da escludere, in quanto saranno nominati per l’appunto commissari che dovranno vigilare sulla situazione ed evitare questi fenomeni. Ricordiamo anche che aumentando le tasse di iscrizione si corre il rischio di finire nell’anticostituzionale privazione del diritto di studio esteso a tutti.
Molti sostengono che ci sarà una forte politicizzazione dell’università, ora che saranno dei privati a gestirle. Cosa c’è di vero? Il timore può essere quello di trovarsi di fronte alla stessa situazione di molti quotidiani che dovrebbero essere apolitici e al di sopra delle parti, ma che per tanti motivi propendono da una o dall’altra parte. Cosa c’è di non vero? Avere una piega politica, sia essa di destra o di sinistra, rappresenta una violazione alla Costituzione, e pertanto il commissario dovrebbe vigilare anche su questo. Ma qual’è la realtà? Guardiamoci in faccia e siamo sinceri: la privatizzazione può rappresentare solo una flebile speranza di liberarsi da quella politicizzazione che abbiamo ora. Per forza di cose, le università hanno già un orientamento politico a seconda della città in cui stanno. Io studio a Urbino e ho tantissimi amici che studiano a Bologna: due città in cui la sinistra è spudoratamente al comando, tanto per fare un esempio. Non cito università “di destra” per ignoranza personale, non perchè credo o sostengo che non ce ne siano.
Molti sostengono che la ricerca venga ridotta ai minimi termini. Cosa c’è di vero? Cosa vera, ma con le tempistiche sbagliate. La ricerca è adesso ai minimi termini, con finanziamenti che definire “esigui” è poco e definire “ridicoli” è quantitativamente esagerato. Cosa c’è di non vero? L’affido di una università ad una fondazione con orientamento preciso aiuta l’ente a formare tecnici altamente specializzati in tecnologie particolari (è un esempio), senza contare che l’uso delle tecnologie (laboratori, macchinari ecc) proprietari della fondazione può essere solo una cosa positiva, a fronte delle spesso carenti risorse dell’università pubblica odierna.
Molti sostengono che le possibilità di uno studente universitario di entrare nell’organigramma dell’istituto vengono drasticamente ridotte. Cosa c’è di vero? La cosa potrebbe essere effettivamente vera, ma non è una novità. Già al giorno d’oggi la probabilità per un universitario appena laureato di diventare docente sono molto basse, in futuro con la scelta dei docenti da parte della fondazione (cosa di cui però sono tutt’altro che sicuro, e che dovrei verificare) esse si abbassano ulteriormente se lo studente non è in una posizione “favorevole” (parliamo pure di raccomandazioni). Cosa c’è di non vero? Come già detto le possibilità oggi sono preoccupantemente basse e spesso l’unica possibilità per lo studente di entrare nel team universitario è quella di diventare ricercatore. Probabilità che potrebbe diventare più alta e soprattutto comprendere ruoli molto meno precari con l’introduzione delle fondazioni (parliamo sempre di fondazioni specializzate).
Di cosa parla l’articolo 17? Fondamentalmente parla della sostituzione per intero della Fondazione IRI da parte dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Cos’era la Fondazione IRI? Non sapendo ben spiegarvelo a parole faccio ricorso a Wikipedia:
IRI, acronimo di Istituto per la Ricostruzione Industriale, fu un ente pubblico italiano, istituito in epoca fascista nel 1933 per iniziativa dell’allora presidente del Consiglio Benito Mussolini al fine di evitare il fallimento delle principali banche italiane (Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) e con esse il crollo dell’economia, già provata dalla crisi economica mondiale iniziata nel 1929.
Nel dopoguerra allargò progressivamente i suoi settori di intervento e fu l’ente che modernizzò e rilanciò l’economia italiana durante soprattutto gli anni ‘50 e ‘60; nel 1980 l’IRI era un gruppo di circa 1.000 società con più di 500.000 dipendenti. Per molti anni l’IRI fu la più grande azienda industriale al di fuori degli Stati Uniti d’America; nel 1992 chiudeva l’anno con 75.912 miliardi di fatturato ma con 5.182 miliardi di perdite. Ancora nel 1993 l’IRI si trovava al settimo posto nella classifica delle maggiori società del mondo per fatturato con 67.5 miliardi di dollari di vendite. Trasformato in società per azioni nel 1992, cessò di esistere nel 2002.
La Fondazione IRI era semplicemente un ente che studiava i movimenti e le azioni dell’IRI per coordinare la ricerca sulla tecnologia italiana, e l’articolo 17 prevede la sostituzione e lo smantellamento totale della Fondazione IRI che viene sostituita in toto dall’IIT, nuovo nodo quindi di direzione della ricerca italiana.
Fondamentalmente (e paradossalmente) questa riforma sembra avere pochi punti deboli ad un occhio attento e che tiene conto di una ampia visione d’insieme. Perchè? Forse perchè l’ho scritto io che sono a favore? Secondo me è semplicemente perchè l’università italiana fa acqua da tutte le parti, e perchè scendere più in basso di così è difficile. Dunque il mio parere è: ben venga questa riforma, a patto che i commissari facciano il loro lavoro in modo serio e competente.
Più complessa è la valutazione della decisione sul decreto che interviene sul maestro unico. Se da una parte questo comporta tagli più che ingenti al personale (si parla di 90000 persone, lo ripeto), dall’altra significa un taglio più che ingente anche alla spesa della scuola che al momento è la più dispendiosa in Europa e una di quelle con i risultati peggiori. E’ vero che 90000 persone rimarranno a casa il prossimo anno, ma è anche vero che l’80% di loro comprende gente che non ha voglia di fare niente e che sceglie di fare l’insegnante perchè guadagnando più di un operaio lavora dalle 10 alle 20 ore di meno e ha anche 3 mesi di ferie pagate, con un livello di istruzione imbarazzante. Dunque come sempre ci andrà di mezzo gente che non ha colpa e magari non se lo meritava, ma la situazione non è più sostenibile. Sicuramente inizialmente la riforma non andrà bene, perchè insegnanti impreparati si ritroveranno a dover fare materie di cui non hanno una vaga idea (anche se era loro richiesto per avere l’abilitazione, ricordo) e a dover gestire più bambini insieme. In questo forse il governo poteva pensare di organizzare corsi di preparazione per gli insegnanti, anche se, lo ricordo ancora una volta, la poliedricità elementare doveva già far parte del loro bagaglio di conoscenze. Sicuramente ciò di cui gli insegnanti avranno bisogno è di una forte collaborazione con le famiglie per la “gestione” dei bambini. Ma d’altra parte anche la possibilità di costruire percorsi interdisciplinari senza dover aspettare i “comodi” di altri insegnanti o la possibilità di organizzarli come meglio crede il docente stesso è indubbiamente un forte vantaggio per la solidità di preparazione dei bambini.

